Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 1.0.3 al ddl S.1638 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/12/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Istituzione della Cassa Unica della Pubblica Amministrazione)

        1. Il pagamento di somme a qualsiasi titolo dovute nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere effettuato mediante compensazione di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, esclusi quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis del medesimo articolo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.

        2. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche alle compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche in deroga a quanto ivi stabilito. Per le compensazioni di cui al presente comma non trova applicazione il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2019. Qualora, entro la data indicata, il decreto non sia stato emanato, il contribuente può in ogni caso procedere alla compensazione.

        3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124».