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Proposta di modifica n. 22.1 al ddl S.1638 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/12/19

Sostituire l'articolo, con il seguente:

        Â«Art. 22. - (Disposizioni in materia di commissioni sui pagamenti elettronici). - 1. Al fine di favorire la diffusione dei moderni strumenti di pagamento elettronico, finalizzati anche al contrasto all'evasione fiscale, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, che sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, carte di credito o prepagate, è applicata una riduzione pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

        2. La riduzione di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a decorre dal 1º luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.

        3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel presente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

        4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente».