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Articolo aggiuntivo n. 22.0.1 al ddl S.1638 in riferimento all'articolo 22.
  • status: Precluso

testo emendamento del 13/12/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Credito d'imposta temporaneo per le imprese creditrici di Thomas Cook)

        1. Alle imprese che vantano crediti nei confronti di ''Thomas Cook UK Ple'' e delle aziende, anche di altre nazionalità, facenti parte del medesimo gruppo, nelle more del recupero di tali crediti, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del sessantacinque per cento dell'ammontare degli stessi.

        2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile entro il 31 dicembre 2020, ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis''.

        3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

        4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo. Il medesimo decreto definisce altresì:

            a) il termine per la presentazione delle richieste di ammissione al credito di imposta, fermo restando che, qualora le risorse di cui al comma 5 non risultino sufficienti a soddisfare le richieste validamente presentate, le stesse saranno proporzionalmente ripartite tra tutti i beneficiari;

            b) le modalità di restituzione del beneficio, in relazione alla quota parte del credito eventualmente recuperata.

        5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico».