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Proposta di modifica n. 55.1 (testo 2) al ddl S.1586
  • status: Accolto

testo emendamento del 13/12/19

Apportare le seguenti modifiche:

            a) al comma 1, dopo le parole: «dei medici di medicina generale», aggiungere le seguenti: «nonché dei pediatri di libera scelta»;

            b) al comma 1, dopo le parole: «Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» aggiungere, in fine, le seguenti: «Con il medesimo decreto sono definite la distribuzione delle risorse alle Regioni, di cui al presente articolo, in quota capitaria, e le modalità con cui le medesime Regioni, all'interno degli Accordi integrativi Regionali, individuano le attività assistenziali all'interno dei quali verranno utilizzati i dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche prevedendo l'utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla second opinion, senza nuovi e maggior oneri per la finanza pubblica»;

            c) al comma 2, dopo le parole: «dalle aziende medesime» aggiungere, infine, le seguenti: «avendo cura di misurare l'attività svolta attraverso indicatori di processo»;

        d) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

        Â«2-bis. Al fine di alimentare i flussi informativi sanitari istituzionali di cui al precedente comma 1, le regioni, previa intesa col Ministero della salute, dotano ciascuna tipologia di medici di un software gestionale clinico unico. In ogni caso tutte le informazioni sulla storia clinica dei pazienti raccolte nelle banche dati nelle disponibilità di tali tipologie di medici vengono conferite nei predetti flussi informativi sanitari e, a tal fine, le regioni attingono al contributo di cui al comma 1.».