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Articolo aggiuntivo n. 32.0.114 (testo 2) al ddl S.1586
  • status: Accolto

testo emendamento del 12/12/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

        1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

            a) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

            b) 500.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

            c) 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore dei Comitati degli italiani all'estero».

        Conseguentemente, il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 è ridotto di pari importo.