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Articolo aggiuntivo n. 28.0.17 (testo 2) al ddl S.1586
  • status: Accolto

testo emendamento del 12/12/19

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 28-bis.

(Potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia)

        1. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 390 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di cui al predetto articolo 1, comma 64, il contingente di 390 posti è ripartito tra le regioni».

        Conseguentemente, alla Tabella A, l'accantonamento per nuove o maggiori spese o per riduzioni di entrate relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è ridotto dei seguenti importi, anche con riferimento alla proiezione pluriennale:

        Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

        2020 -   4.374.000;

        2021 - 16.596.000;

        2022 - 15.725.000.