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Articolo aggiuntivo n. 55.0.99 (testo 2) al ddl S.1586
  • status: Accolto

testo emendamento del 12/12/19

Sostituire il comma con i seguenti:

        Â«1. Per assicurare all'INPS il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile, di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidategli, l'INPS è autorizzato a stipulare con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, con effetto a partire dal 2021 e fermo restando l'avvio della procedura di cui al comma 2 dall'anno 2020, convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali.

        2. L'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni è adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, sentito l'Inps per gli aspetti organizzativo-gestionali e sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L'atto di indirizzo stabilisce la durata delle convenzioni, i criteri per l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative e fornisce indirizzi sul regime delle incompatibilità, nonché sulle tutele normative e previdenziali del rapporto convenzionale, che tengano conto di principi di equità normativa e retributiva in relazione alle altre tipologie di medici che operano per l'INPS.

        3. Ai maggiori oneri connessi ai rapporti convenzionali di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante assegnazione all'INPS di 7,2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, di 7,3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, di 7,6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029, e di 7,8 milioni di euro dall'anno 2030».

        Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99 comma 2 è ridotto di pari importo.