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Proposta di modifica n. 2.8 al ddl S.1631 in riferimento all'articolo 2.

testo emendamento del 11/12/19

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

        Â«a-bis. dopo il comma 9 è inserito il seguente comma:

        ''9-bis. Al fine del rilancio economico dei territori dei comuni gravemente danneggiati, nei quali sia stata individuata con ordinanza sindacale almeno una 'zona rossa', è consentito, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici, il cambio di destinazione d'uso degli immobili danneggiati o demoliti in conseguenza degli eventi sismici. Il cambio di destinazione d'uso è consentito unicamente verso destinazioni turistico-ricettive e commerciali, ivi comprese le destinazioni d'uso residenziali ove compatibili con le normative regionali in materia di attività turistico-ricettiva extra alberghiera in forma imprenditoriale e non imprenditoriale''».