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Articolo aggiuntivo n. 2-ter.0.8 al ddl S.1631 in riferimento all'articolo 2-ter.

testo emendamento del 11/12/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-quater.

(Modifiche all'articolo 11 nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        ''1-bis. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, per la selezione dei tecnici incaricati della redazione dei PUA il Commissario Straordinario, in qualità di soggetto attuatore, o il soggetto attuatore da lui delegato, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le spese tecniche per la redazione dei piani vengono calcolate sulla base della nota 2 della tavola Z-2 del DM tariffe del 17giungo 2016''».