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Proposta di modifica n. 3.3 al ddl S.1631 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 11/12/19

Al comma 1, capoverso «art. 12-bis», comma 1, premettere i seguenti:

        Â«01. Tenuto conto dell'estensione del cratere interessato dagli eventi sismici di cui al decreto-legge 189 del 2016 e della dislocazione delle zone epicentrali, della disomogeneità dello stato generale di danno e delle oggettive difficoltà di attuazione del processo di ricostruzione soprattutto nei Comuni con elevato indice di distruzione, vengono individuati i Comuni con danno gravissimo quelli nei quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

            a) almeno il 25 per cento degli edifici abbia subito crolli per effetto degli eventi sismici, ovvero sia stato oggetto di ordinanza di demolizione in ragione dei danni riportati a seguito dei medesimi eventi sismici;

            b) almeno il 50 per cento degli immobili ispezionati ai fini della redazione della scheda AeDES, sia stato classificato con esito ''E'' nella medesima scheda.

        02. Per i comuni di cui al comma precedente il presente articolo individua percorsi amministrativi semplificati e differenziati come indicati nelle modifiche introdotte con il presente decreto-legge».

        Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «articolo 12-bis», dopo il comma 1 inserire i seguenti:

        Â«1-bis. Nei Comuni gravemente danneggiati di cui al comma precedente e analogamente nei Comuni con almeno la delimitazione di una ''zona rossa'', nei Comuni con perimetrazioni o interventi su edifici aggregati che ricomprendono almeno un edificio completamente distrutto o che sia stato abbattuto con smaltimento delle macerie, al fine di accelerare gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili privati, come anche previsto dai commi 1, 1-bis, 2 e 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, il progetto presentato dal professionista incaricato dal soggetto beneficiario del contributo rappresenta lo stato di diritto dell'immobile, senza necessità di alcun tipo di sanatoria e in deroga alle normative vigenti, anche in materia di edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, ambientale, paesaggistica, assetto-idrogeologico, tutela dei beni culturali, aree protette. Per tale finalità, il medesimo professionista con il progetto e la documentazione allegata alla domanda di contributo certifica in luogo delle autorità competenti:

            a) la coerenza del progetto con lo stato di fatto dell'immobile alla data degli eventi sismici, fatte salve:

                i) le innovazioni strettamente necessarie per l'adeguamento alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche;

                ii) le ulteriori innovazioni compatibili con gli strumenti urbanistici comunali e le norme regionali di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 maggio 2018 n. 55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018 n. 89. In tal caso il contributo non spetta per gli incrementi di volume.

            b) la conformità del progetto alla normativa tecnica per l'edilizia di cui alla Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;

            c) che le eventuali difformità strutturali presenti nell'immobile esistente non abbiano causato, in via esclusiva, il danneggiamento dello stesso;

            d) l'idoneità del sito, in ordine all'assetto idrogeologico, sulla base di una relazione asseverata redatta da un geologo iscritto all'elenco di cui all'articolo 34».

        Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        Â«1-ter. Ai fini della certificazione di cui al comma 1, lettera a) il professionista fa riferimento al rilievo degli edifici, ovvero, nei casi di edifici demoliti o non ispezionabili, al titolo abilitativo più recente conservato presso gli archivi comunali, ove disponibile. Nel caso di indisponibilità della documentazione conservata presso gli archivi comunali, ai fini della medesima dichiarazione, il professionista fa riferimento alla dichiarazione del soggetto richiedente, da redigersi in forma di dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

        1-quater Nei casi in cui sia indispensabile procedere alla delocalizzazione di immobili ad uso residenziale, e comunque a condizione che la circostanza sia accertata dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, qualora lo strumento urbanistico non individui aree edificabili, ovvero individui aree insufficienti, trova applicazione la procedura di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160 ed il responsabile del SUAP è sostituito dal responsabile del SUE».