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Articolo aggiuntivo n. 3-bis.0.12 al ddl S.1631 in riferimento all'articolo 3-bis.

testo emendamento del 11/12/19

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.

(Introduzione dell'articolo 12-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Dopo l'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come introdotto dal presente decreto, è inserito il seguente:

''Art. 12-ter.

(Mutamento di destinazione d'uso - delocalizzazione parziale - contributo per non ricostruzione- adeguamento ISTAT)

        1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo è ammesso il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale come specificate dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni. È altresì ammesso il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, come specificato dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni limitatamente al rispetto della pianificazione urbanistica vigente.

        2. Nell'ambito della ricostruzione è ammessa la delocalizzazione anche parziale di edifici nell'ambito dello stesso comune. La nuova area dovrà essere non pericolosa e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuata tra quelle già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resa edificabili a seguito di apposita variante.

        3. I contributi previsti per la ricostruzione inseriti nelle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, devono essere aggiornati ogni 2 anni, secondo gli indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie ISTAT''».