presentato il 11/12/2019 in XIII Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato da Andrea CANGINI (Misto) e altri e altri 10 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 11/12/19
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 3-ter.
(Introduzione dell'articolo 12-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Dopo l'articolo 12-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come introdotto dal presente decreto, è inserito il seguente:
''Art. 12-ter.
(Mutamento di destinazione d'uso - delocalizzazione parziale - contributo per non ricostruzione- adeguamento ISTAT)
1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo è ammesso il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale come specificate dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni. à altresì ammesso il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, come specificato dall'articolo 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni limitatamente al rispetto della pianificazione urbanistica vigente.
2. Nell'ambito della ricostruzione è ammessa la delocalizzazione anche parziale di edifici nell'ambito dello stesso comune. La nuova area dovrà essere non pericolosa e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuata tra quelle già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resa edificabili a seguito di apposita variante.
3. I contributi previsti per la ricostruzione inseriti nelle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, devono essere aggiornati ogni 2 anni, secondo gli indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie ISTAT''».