Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 2-ter.0.12 al ddl S.1631 in riferimento all'articolo 2-ter.

testo emendamento del 11/12/19

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 2-quater.

(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 50-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016i n. 229, le parole: ''fino a 200 unità'', sono sostituite con le seguenti: ''fino a 1000 unità'' e le parole: ''e 8.300 milioni per l'anno 2020'', sono sostituite con le seguenti: ''e 41.500 milioni per l'anno 2020''.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».