presentato il 11/12/2019 in XIII Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato da Anna Maria BERNINI (FI) e altri 58 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 11/12/19
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.1.
1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 761, della legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2021'';
b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono sostituite dalle parole: ''nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''.
2. All'onere conseguente alle previsioni di cui al comma 1, si provvede nel limite di 2 milioni di euro per il 2021, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze».