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Articolo aggiuntivo n. 9-bis.0.22 al ddl S.1631 in riferimento all'articolo 9-bis.

testo emendamento del 11/12/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1.

        1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.19, come ulteriormente modificato dall'art. 1 comma 761, della legge n. 205/2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: ''al 31 dicembre 2020'' sono sostituite dalle parole: ''al 31 dicembre 2021'';

            b) le parole: ''nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020'' sono sostituite dalle parole: ''nel limite di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021''.

        2. All'onere conseguente alle previsioni di cui al comma 1, si provvede nel limite di 2 milioni di euro per il 2021, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze».