presentato il 23/07/2018 in VI Finanze della Camera da Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
status: Inammissibile
testo emendamento del 23/07/18
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
3-bis. All'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, il primo e il secondo periodo sono soppressi;
b) al comma 6, dopo la parola: «2011» sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2018»;
c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. A decorrere dall'anno 2019 gli assegni di ricerca di cui al presente articolo vengono equiparati ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
6-ter. A decorrere dall'anno 2019 agli assegni di ricerca di cui al presente articolo viene riconosciuto, per un periodo massimo di quattro anni, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
6-quater. L'esonero del versamento di cui al comma 6-ter può essere concesso per un periodo massimo di otto anni, qualora il datore di lavoro sia il medesimo per un massimo di quattro anni»;
d) al comma 7 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo non può comunque essere superiore all'80 per cento di quello spettante ai titolari dei contratti di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 24»;
e) al comma 9, le parole: «dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni».