presentato il 11/12/2019 in V Bilancio del Senato da Matteo RENZI (IV-PSI) e altri e altri 2 cofirmatari ... [ apri ]
status: Respinto
testo emendamento del 11/12/19
All'emendamento 40.2000, dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:
«1-ter. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
''d-bis) da altri prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari''.
1-quater. All'articolo 16, della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
''3-bis) Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) di cui al comma 3''.
1-quinquies. La disposizione di cui al comma 1-ter si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020».
Conseguentemente all'alinea sostituire le parole «il seguente» con «i seguenti».