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Sub Emendamento n. 28.2001/3 dell'emendamento 28.2001 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 28.
  • status: Respinto

testo emendamento del 11/12/19

All'emendamento 28.2001, apportare le seguenti modificazioni:

            a) sostituire le parole: «il seguente» con le seguenti: «le seguenti»;

            b) dopo il comma 16-bis aggiungere i seguenti:

        Â«16-ter. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, è istituito, in via sperimentale, un Fondo per il contrasto al sovraffollamento nelle prime classi degli istituti tecnici e professionali.

        16-quater. Il Fondo, di cui al comma 16-ter, ha una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità della sperimentazione per il contrasto al sovraffollamento nelle prime classi degli istituti tecnici e professionali sulla base dei seguenti parametri e principi:

            a) obbligo di formare le classi iniziali degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria tecniche e professionali con un numero di alunni non superiore a 24, elevabile fino a 26 qualora residuino resti;

            b) valutazione dei risultati conseguiti, raccolti e trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, dagli istituti interessati dalla sperimentazione.

        16-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 16-ter e 16-quater, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui ali articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».