Articolo aggiuntivo n. 63.0.48 (testo 2) al ddl S.1586
  • status: Accolto

testo emendamento del 11/12/19

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione di tariffe sociali per i collegamenti arei da e per la Regione Siciliana)

        1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicurare la continuità del diritto alla mobilità, ai sensi dell'articolo 107, par. 2, lettera A del Trattato dell'Unione Europea, alle categorie dei soggetti individuati al comma 2 della presente disposizione, viene riconosciuto un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al comma 4, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000,00.

        3. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità attuative del nuovo regime tariffario con particolare riferimento a: a) alla quantificazione dello sconto; b) alle modalità e termini del rimborso dell'importo differenziale tra il prezzo dei biglietti aerei e la tariffa sociale applicata ai soggetti di cui al comma 1.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge.».