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Articolo aggiuntivo n. 52.0.15 (testo 2) - 41.0.13 (testo 2) al ddl S.1586
  • status: Accolto

testo emendamento del 11/12/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)

        1. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il triennio 2020-2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni, 2020, 2021 e 2022.

        2. Al fine di promuovere l'educazione alle differenze di genere quale metodo privilegiato per la realizzazione dei principi di eguaglianza e di piena cittadinanza nella realtà sociale contemporanea, le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti. Per le finalità del presente articolo il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università».

        Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni, 2020, 2021 e 2022 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2023.