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Articolo aggiuntivo n. 3.0.1 al ddl S.1633 in riferimento all'articolo 3.
  • status: Ritirato

testo emendamento del 10/12/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Titolarità del personale docente)

        1. Al fine di garantire omogeneità con la disciplina di cui agli articoli 7 e 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 66 è sostituito dal seguente:

        ''66. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 i ruoli del personale docente sono regionali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto'';

            b) al comma 68, il primo periodo è sostituito dal seguente:

        ''A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra le istituzioni scolastiche ed educative statali, ferma restando la possibile assegnazione alle attività di cui al secondo periodo, nel limite massimo di cui al terzo periodo'';

            c) al comma 70:

        1) al primo periodo, le parole: ''del medesimo ambito territoriale'' sono soppresse;

        2) al secondo periodo, le parole: ''di un medesimo ambito territoriale'' sono soppresse;

            d) al comma 73, l'ultimo periodo è soppresso;

            e) dopo il comma 73, è inserito il seguente:

        ''73-bis. Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 1º settembre 2019 assume la titolarità presso l'istituzione scolastica che gli ha conferito l'incarico triennale'';

            f) il comma 74 è sostituito dal seguente:

        ''74. Le reti di scuole sono definite assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica'';

            g) il comma 79 è sostituito dal seguente:

        ''79. A decorrere dall'anno scolastico 2020-2021, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, i docenti di ruolo sono assegnati prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili docenti abilitati in quelle classi di concorso'';

            h) al comma 109, lettera a), il terzo periodo è sostituito dal seguente:

        ''I soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami del personale docente sono assunti, nei limiti dei posti messi a concorso e ai sensi delle ordinarie facoltà assunzionali, nei ruoli di cui al comma 66 ed esprimono, secondo l'ordine di graduatoria, la preferenza per l'istituzione scolastica di assunzione, all'interno della regione per cui hanno concorso.'';

            i) al comma 109, lettera e), le parole: ''per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'istituzione scolastica ricompresa fra quelle''».