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Articolo aggiuntivo n. 1-sexies.0.3 al ddl S.1633 in riferimento all'articolo 1-sexies.
  • status: Respinto

testo emendamento del 10/12/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-sexies.1.

(Modificazioni alla legge 10 marzo 2000, n. 62)

        1. All'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

        ''8-bis. Nelle scuole private paritarie è vietata, in ogni caso, la costituzione di classi terminali collaterali nel secondo ciclo di istruzione. Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nel precedente anno scolastico. Il numero dei candidati esterni ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione non può, in ogni caso, superare il 30 per cento rispetto al numero degli alunni delle penultime classi del medesimo corso attivate nel precedente anno scolastico. Le scuole private paritarie non possono svolgere gli esami di idoneità di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, ai fini dell'accesso alle penultime classi e alle ultime classi nel secondo ciclo di istruzione''».