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Sub Emendamento n. 58.0.2000/2 dell'emendamento 58.0.2000 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 58.
  • status: Inammissibile (Dichiarato inammissibile)

testo emendamento del 10/12/19

All'emendamento 58.0.2000, all'articolo «58-bis», dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

        Â«3-bis. I crediti vantati dallo Stato nei confronti degli autori di un delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole ovvero ad esso legata da relazione affettiva non sono imputabili ai beni ereditali trasmessi ai figli minori, ovvero maggiorenni non economicamente auto sufficienti nati dalle predette relazioni purché estranei alla condotta delittuosa.

        3-ter. I crediti vantati da istituti Previdenziali e/o assicurativi pubblici, nonché dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nelle ipotesi previste nel comma precedente, sono parimenti non imputabili ai beni ereditari trasmessi ai figli.

        3-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro nell'anno 2020 e di 700 mila euro nell'anno 2021 e 500 mila euro nell'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle somme del Fondo di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, intenzionali violenti e dei crimini domestici così come incrementati dall'art. 6, comma 4 della legge 20 novembre 2017 n. 167, e vengono corrisposti a domanda dall'Ufficio del commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti, con le modalità di cui alla legge 122/2016.

        3-quinquies. All'articolo 12, comma 1, lettera b) della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo le parole: ''in cui è stata accertata la sua responsabilità;'', sono aggiunte le parole: ''oppure quando l'autore abbia commesso il delitto di omicidio nei confronti del coniuge anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte di un'unione civile, anche se l'unione è cessata, o di chi è o è stato legato da relazione affettiva e stabile convivenza;''».

        Conseguentemente, al medesimo emendamento, sostituire la rubrica dell'articolo 58-bis, con la seguente: «Prestazioni creditizie INPS e diritto di rivalsa nei confronti di orfani di femminicidio».