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Sub Emendamento n. 100.2000/8 dell'emendamento 100.2000 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 100.
  • status: Respinto

testo emendamento del 10/12/19

All'emendamento 100.2000, dopo il capoverso «Art. 100-bis.», inserire il seguente:

«Art. 100-ter.

(Applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n, 118 nelle Regioni a statuto speciale)

        1. Nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali in materia di ordinamento contabile finalizzate al passaggio pieno alla disciplina contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, le Regioni che hanno conseguito una riduzione dell'indebitamento netto nell'ultimo triennio possono procedere, per un importo non superiore alla stessa entità incrementata del 50 per cento, al ripianamento del maggior disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2018 e le quote non recuperate nel corso dell'esercizio 2018 del disavanzo applicato al bilancio di previsione nell'esercizio 2018 nel successivo decennio.»