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Sub Emendamento n. 100.2000/1 dell'emendamento 100.2000 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 100.
  • status: Respinto

testo emendamento del 10/12/19

All'emendamento 100.2000, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

        Â«2-bis. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone e cose, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma della Sardegna, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero dell'Economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari e demaniali e agli investimenti in corso.

        2-ter. All'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n, 296, dopo le parole: ''funzioni relative alla continuità territoriale'' aggiungere le seguenti: '', comprese le funzioni relative alla continuità territoriale marittima''.

        2-quater. Al fine di assicurare la continuità territoriale marittima lo Stato eroga annualmente alla Regione autonoma della Sardegna un contributo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2020, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e dei commi 2-bis e 2-ter, nel limite di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»