Sub Emendamento n. 10.2000/4 dell'emendamento 10.2000 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 10.
  • status: Respinto

testo emendamento del 10/12/19

All'emendamento 10,2000, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        Â«2-ter. L'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

''Art. 5-septies. - (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani) - 1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Le risorse dei fondo, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, sono destinate alla formazione del personale operante nelle medesime strutture.

        2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. Le risorse del fondo, nei limiti di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, sono destinate alla formazione del personale operante nelle medesime strutture.

        3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

        4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

        5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

        6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

        7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

        8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

            a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;

            b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

            c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

            d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;

            e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

            f) le modalità e i termini della formazione del personale operante nelle strutture di cui ai commi 1 e 2.

        9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

        10. Con apposito provvedimento normativo sono definiti ulteriori obiettivi e priorità della formazione da finanziare a valere sui fondi di cui ai commi 1 e 2.

        11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni per il 2025, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

        12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3''».