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Articolo aggiuntivo n. 25.0.7 (testo 3) al ddl S.1586
  • status: Accolto

testo emendamento del 10/12/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

        1. All'articolo 56-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 31 dicembre 1986, aggiungere il seguente comma:

        ''3-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo n. 2135 c.c., nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento''».

        Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo 99, è ridotto di 4,08 milioni di euro per l'anno 2021 e 2,38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.