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Articolo aggiuntivo n. 2-ter.0.1 al ddl S.1631 in riferimento all'articolo 2-ter.
  • status: Precluso

testo emendamento del 10/12/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-quater.

(Introduzione dell'articolo 8-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 8-ter.

(Regime semplificato per danni lievi)

        1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.

        2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con la procedura semplificata di cui al comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

        3. Per l'accesso al contributo i soggetti legittimati di cui all'articolo 6, comma 2, presentano apposita comunicazione di avvio dei lavori al comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione degli estremi e della categoria catastale e degli estremi della scheda FAST o AEDES che attesti la classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e sottoscritto per accettazione dall'impresa affidataria dei lavori, scelta dal richiedente. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore dell'impresa esecutrice dei lavori ed eventualmente del professionista coinvolto.

        4. L'erogazione del contributo è effettuata, dall'Ufficio speciale per la ricostruzione mediante bonifico bancario, a favore dei soggetti indicati al comma 3, entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.

        5. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo sono definite con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2''».