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Articolo aggiuntivo n. 1.0.1 al ddl S.1631 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 10/12/19

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 1-bis.1.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        ''5-bis. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E' ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, il Commissario straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-ter, compresi quelli da essi delegati, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea''».