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Articolo aggiuntivo n. 9-bis.0.21 al ddl S.1631 in riferimento all'articolo 9-bis.
  • status: Precluso

testo emendamento del 10/12/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Disposizioni in materia di sismabonus)

        1.All'articolo 1 della legge 232 del 2016, dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

        ''9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per i cui si è attivato l'iter di cui al comma 1-bis e 1-ter del presente articolo, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-bis del presente articolo. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-bis e seguenti del presente articolo; accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui a1 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445''.

        2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 300 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».