Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 1.0.7 al ddl S.1631 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Precluso

testo emendamento del 10/12/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Inserimento dell'articolo 4-quinquies nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Dopo l'articolo 4-quater del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 4-quinquies.

(Espropriazione aree SAE)

        1. I Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono acquisire al loro patrimonio indisponibile le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, tramite esproprio per pubblica utilità con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.

        2. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma sarà proporzionato alla reale compressione del diritto di proprietà in considerazione delle effettive caratteristiche peculiari delle aree occupate la cui destinazione urbanistica è stata forzatamente modificata, sulla base della destinazione definita dallo strumento urbanistico vigente.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 100 milioni di euro, fino a concorrenza delle richieste a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3.

        4. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1, le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, con oneri a carico dei bilanci dei medesimi. A tal fine, le aree saranno ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio, con oneri a carico del bilancio delle Regioni territorialmente competenti.

        5. Qualora i Comuni di cui all'articolo 1-bis del presente decreto-legge valutassero di astenersi dall'effettuare gli espropri, potranno erogare ai proprietari delle aree richiamate al comma 1, un indennizzo di occupazione pari al valore del diritto di superficie calcolato sulla base della durata attesa dell'occupazione. Agli oneri conseguenti si provvede con le risorse di cui al comma 3''».