presentato il 10/12/2019 in Assemblea del Senato da Andrea CANGINI (Misto) e altri e altri 7 cofirmatari ... [ apri ]
status: Precluso
testo emendamento del 10/12/19
Dopo l'articolo è inserito il seguente:
«Art. 3-ter.
(Introduzione dell'articolo 14-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)
1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
''Art. 14-ter.
(Continuità attività culturali e sociali in edifici pubblici)
1. Al fine di garantire la continuità delle attività culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, è consentita la delocalizzazione temporanea delle relative attività.
2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del relativo contributo, il quale non può essere superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.
3. L'importo di cui al comma 2 è inserito nel quadro economico dell'intervento''».