Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 3-bis.0.10 al ddl S.1631 in riferimento all'articolo 3-bis.
  • status: Precluso

testo emendamento del 10/12/19

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-ter.

(Introduzione dell'articolo 14-ter nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

        1. Dopo l'articolo 14-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni della legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:

''Art. 14-ter.

(Continuità attività culturali e sociali in edifici pubblici)

        1. Al fine di garantire la continuità delle attività culturali e sociali svolte alla data degli eventi sismici in edifici pubblici, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino degli stessi edifici, è consentita la delocalizzazione temporanea delle relative attività.

        2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione del relativo contributo, il quale non può essere superiore al 3 per cento dell'importo dei lavori previsto nel bando di gara.

        3. L'importo di cui al comma 2 è inserito nel quadro economico dell'intervento''».