Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 9-bis.0.27 al ddl S.1631 in riferimento all'articolo 9-bis.
  • status: Precluso

testo emendamento del 10/12/19

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.1.

(Estensione della possibilità di istituire una ZES per l'area Appenninica gravemente colpita dal Sisma 2016)

        1. All'art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dopo il comma 4-bis è inserito il seguente:

        ''4-ter. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalle aree colpite da gravi calamità naturali. Tra le regioni che potranno avanzare tale richiesta vengono ricomprese in forma aggregata le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria gravemente colpite dal sisma centro Italia del 2016 e generato una gravissima crisi dell'area appenninica interessata''.

        Nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con i limiti di cui all'art. 1, comma 1 del medesimo decreto, è istituita una Zona Economica Speciale.

        Beneficiano del particolare regime fiscale, finanziario, creditizio, amministrativo le imprese insediate nel territorio della ZES e che vi si insedieranno entro il 31 dicembre 2050 che svolgono all'interno del territorio della ZES attività di natura industriale, artigianale, commerciale, agricola, nonché di servizi in genere compresi quelli offerti da professionisti. Il presente regime non si applica alle attività finanziarie e assicurative. Sono escluse dai benefici le iniziative economiche per le quali non verrà riconosciuto un beneficio territoriale diretto in base all'applicazione di paramenti che saranno oggetto di apposito regolamento o provvedimento. Le imprese e i professionisti che svolgono la loro attività all'interno della ZES e quelle che la inizieranno tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2050 potranno usufruire delle seguenti agevolazioni:

            a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRPEF-IRES) sino al periodo di imposta 2050;

            b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) sino al periodo di imposta 2050;

            c) esenzione sino al periodo di imposta 2050 dalle imposte municipali proprie per gli immobili situati all'interno della ZES utilizzati dalle imprese per svolgere la loro attività;

            l'esenzione è vincolata ad una relazione di un tecnico qualificato che attesti le caratteristiche di costruzione o di restauro secondo criteri antisismici degli edifici in questione.

            d) esenzione dalle imposte sui trasferimenti immobiliari di terreno e di fabbricati acquistati per lo svolgimento di attività economiche nella ZES;

            e) esenzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese sino all'anno di imposta 2050.

        I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione dall'Imposta sul Valore Aggiunto su tutte le operazioni poste in essere dagli stessi inerenti l'esercizio della loro attività. I soggetti economici operanti nella ZES godono della totale ed assoluta esclusione da qualsiasi tipo di dazio doganale in entrata ed in uscita dalla ZES e da e per qualsiasi Paese del Mondo Italia inclusa. Le imprese possono godere dei benefici di cui agli articoli precedenti alle seguenti condizioni:

            a) mantenere l'attività all'interno della ZES sino al 31 dicembre 2050, pena la revoca dei benefici goduti con obbligo di restituzione dei benefici goduti, salvo i casi che verranno disciplinati con apposito regolamento.

            b) almeno il 90% del personale e dei collaboratori deve essere residente nella ZES; a tal fine si considera residente chi trasferisce la residenza nella ZES entro 12 mesi dal momento dell'assunzione. I soggetti economici che operano all'interno della ZES o che trasferiscono la loro attività nella ZES da altri territori dello Stato Italiano beneficeranno dello svincolo degli obblighi contributivi e previdenziali. Ciò comporta la facoltà per gli stessi soggetti di richiedere il rimborso del totale delle somme versate agli Enti di competenza che liquideranno le stesse applicando le regole del sistema contributivo come se fosse decorso il termine per l'entrata in pensione.

        Resta inteso che gli stessi soggetti economici (imprese, imprenditori, professionisti tutti) beneficeranno dell'esclusione dei versamenti obbligatori a titolo di contributi previdenziali e pensionistici.

        Chiunque, sia esso lavoratore dipendente o autonomo, abbia la residenza nella ZES beneficia della totale esclusione da ogni tipo di Imposta o tassa comprese le accise sui prodotti petroliferi.

        La distribuzione di carburanti e lubrificanti da parte di distributori situati all'interno della ZES è esclusa da ogni tipo di tassa o accisa. La produzione di carburanti e lubrificanti è vietata come è vietata la produzione di prodotti chimici. Sarà facoltà della Fondazione Authority vietare l'esercizio di specifiche attività ritenute dalla stessa non conformi alla natura del territorio su cui sarà istituita la ZES».