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Articolo aggiuntivo n. 3-bis.0.1 al ddl S.1631 in riferimento all'articolo 3-bis.
  • status: Precluso

testo emendamento del 10/12/19

 

            Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.1.

        1. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente:

        ''Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135''».