Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Articolo aggiuntivo n. 8.0.27 al ddl S.1631 in riferimento all'articolo 8.
  • status: Precluso

testo emendamento del 10/12/19

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova)

        1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3-bis dell'articolo 2 dopo le parole: ''e 2019'' sono sostituite dalle seguenti: ''2019, 2020 e 2021''.

            b) al comma 3-bis dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: '', nonché di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021'';

            c) al comma 1 dell'articolo 9-bis è aggiunto il seguente periodo: ''Gli investimenti inseriti nel programma straordinario possono riguardare anche opere finalizzate a riqualificare il territorio urbano interessato dagli effetti dell'entrata in funzione di nuove opere o impianti portuali'';

            d) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: ''presso il porto di Genova'' sono sostituite dalle seguenti: ''presso gli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale'';

            e) al comma 1 dell'articolo 9-ter, le parole: ''l'autorizzazione attualmente in corso rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,'' sono sostituite dalle seguenti: ''le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate fino al 31 ottobre 2024''.

            f) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: ''del porto di Genova'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli scali del sistema'';

            g) al comma 2 dell'articolo 9-ter, le parole: ''dalla Compagnia unica lavoratori merci varie del porto di Genova'' sono sostituite dalle seguenti: ''dai soggetti autorizzati ex articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84''».