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Proposta di modifica n. 2.20 al ddl S.1631 in riferimento all'articolo 2.
  • status: Precluso

testo emendamento del 10/12/19

Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

        Â«2-ter.1. All'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 3-bis.1 è inserito il seguente:

        ''3-bis.2. Per l'affidamento dei lavori pubblici sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono essere espletate procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, con il criterio del minor prezzo e la possibile applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, sorteggiando gli operatori economici da invitare all'interno dell'anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 di questo decreto o degli elenchi tenuti dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 1 comma 52 della legge n. 190 del 2012 ovvero ancora degli elenchi regionali allo scopo formati contenenti operatori iscritti nell'anagrafe del medesimo articolo 30, riservando non meno del 50 per cento a imprese del cratere delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di cui non meno del 70 per cento a imprese della regione ove si realizza l'opera''».