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Articolo aggiuntivo n. 58.0.2000 al ddl S.1586 in riferimento all'articolo 58.
  • presentato il 10/12/2019 in V Bilancio del Senato dai Relatori.
  • status: Accolto

testo emendamento del 10/12/19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Riapertura dei termini ai fini dell'accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPS gestione ex INPDAP)

        1. I pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico ''Gestione speciale di previdenza dei dipendenti dell'amministrazione pubblica, già iscritti all'INPDAP'' nonché i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dalla predetta gestione speciale di previdenza che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non risultano iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono aderire alla stessa, previa comunicazione scritta all'INPS della volontà di adesione.

        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono dettate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

        3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata perentoriamente entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. L'adesione esercitata è irrevocabile».