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Articolo aggiuntivo n. 8-bis.02 al ddl C.2267 in riferimento all'articolo 8-bis.

testo emendamento del 09/12/19

  Dopo l'articolo 8-bis, aggiungere il seguente:

Art. 8-ter.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448)

  1. All'articolo 8, comma 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la lettera f), è sostituita dalla seguente: « f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinati, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o con energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con un credito d'imposta pari ad euro 0,021947 per ogni Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale; relativamente agli impianti e alle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa le misure compensative si applicano a condizione che gli stessi ricadano nei comuni presenti all'interno delle zone climatiche E ed F».