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Articolo aggiuntivo n. 8.03 al ddl C.2267 in riferimento all'articolo 8.

testo emendamento del 09/12/19

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

  1. Al fine di sostenere e indennizzare gli agricoltori colpiti dalla cimice asiatica, è istituito, a decorrere dall'anno 2019, presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo straordinario per contrastare il fenomeno della cimice asiatica di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 100 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma precedente.
  3. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.