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Articolo aggiuntivo n. 7.05 al ddl C.2267 in riferimento all'articolo 7.

testo emendamento del 09/12/19

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Introduzione del sistema del vuoto a rendere)

  1. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
  «Art. 219-bis. – (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche). – 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.
   2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:
   a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;
   b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;
   c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;
   d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.
   3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2».

  2. Dopo l'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:
  «Art. 219-ter. – (Costituzione delle filiere di recupero per gli imballaggi riutilizzabili). – 1. Al fine dell'implementazione del sistema del vuoto a rendere di cui all'articolo 219-bis, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di seguito denominata “filiera”, dai medesimi costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea di imprese o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi sostenibile.
   2. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.
   3. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sull'etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi.
   4. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, nonché alla restituzione della cauzione versata al momento dell'acquisto.
   5. L'importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.
   6. I consumatori restituiscono gli imballaggi riutilizzabili negli esercizi commerciali in cui sono stati acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata sotto forma di denaro o di titolo d'acquisto di valore equivalente.
   7. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi aderenti alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   8. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione alla filiera».