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Articolo aggiuntivo n. 5.03 al ddl C.2267 in riferimento all'articolo 5.

testo emendamento del 09/12/19

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Introduzione nell'ordinamento della mediazione dei conflitti ambientali e paesaggistici di natura civile e amministrativa)

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3-sexies sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:
  «1-octies. In ogni caso di conflitto ambientale suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo n. 28/10 di cui sopra, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatario dell'accordo di mediazione, salvo i casi di casi di dolo o colpa grave.
  1-novies. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto ambientale, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ex decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.
  1-decies. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura ambientale in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato ex decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme al principio dell'azione ambientale di cui al precedente articolo 3-ter.»;
    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Diritto di accesso alle informazioni ambientali, di partecipazione a scopo collaborativo e mediazione ambientale».
   b) all'articolo 5, comma 1, è aggiunta in fine la seguente lettera:
   « v-nonies) conflitto ambientale: la controversia tra due o più parti, portatrici di diritti soggettivi, interessi legittimi anche diffusi e collettivi, in cui si contrappongono visioni divergenti relative alle decisioni da assumere riguardo all'ambiente e, dunque, alla gestione o all'uso delle risorse e dei beni ambientali, in ragione dei relativi impatti».

  2. All'articolo 131 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «7. In ogni caso di conflitto paesaggistico suscettibile di trovare composizione, anche parziale, attraverso la modulazione del provvedimento finale, è possibile avviare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso è obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 partecipare alla mediazione assistiti dalla propria avvocatura, ove presente, o con l'assistenza di un avvocato. La conciliazione della lite da parte di chi è incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione, amministrata da uno degli organismi di mediazione previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, non dà luogo a responsabilità amministrativa e contabile quando il suo contenuto rientri nei limiti del potere decisionale del soggetto firmatarie) dell'accordo di mediazione, salvo i casi di dolo o colpa grave.
   8. Le Pubbliche Amministrazioni nell'ambito dei procedimenti amministrativi in cui si profili un conflitto paesaggistico, prima dell'adozione del provvedimento finale, quando in sede di conferenza dei servizi o di audizione dei soggetti interessati e controinteressati emergano aspetti suscettibili di trovare composizione in sede di mediazione, potranno attivare un procedimento di mediazione presso un organismo abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di trovare una composizione del conflitto e prevenire contenziosi giurisdizionali.
   9. Al di fuori dell'ipotesi di cui al precedente comma, nei procedimenti valutativi o decisionali di natura paesaggistica in cui la partecipazione del pubblico sia suscettibile di fare emergere profili di conflitto ambientale, l'amministrazione procedente può sempre richiedere ad un organismo di mediazione abilitato ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni la nomina di un mediatore al fine di facilitare un esito conforme alle finalità di tutela e valorizzazione del presente codice».

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.