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Articolo aggiuntivo n. 4.04 al ddl C.2267 in riferimento all'articolo 4.

testo emendamento del 09/12/19

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4.1.
(Investimenti in colture arboree)

  1. Ai soli fini della determinazione della quota deducibile in ciascun esercizio, a norma dell'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 40 per cento con esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.