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Articolo aggiuntivo n. 3.04 al ddl C.2267 in riferimento all'articolo 3.

testo emendamento del 09/12/19

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Interventi di efficientamento energetico)

  1. Per l'anno 2020, in via sperimentale, sono assegnati ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti contributi per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nel limite complessivo di 100 milioni di euro annui. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 12.500 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 17.500 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno. Entrò 90 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
  2. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 1 può finanziare uno o più lavori pubblici, anche in cofinanziamento, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 giugno dell'anno di riferimento del contributo, salvo che non si tratti del finanziamento di lavori finanziati ai sensi del presente articolo già iniziati dell'anno precedente.
  3. L'erogazione del contributo avviene, per il 50 per cento, sulla, base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 2. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo annuo del contributo di cui al comma 1, è corrisposto anche sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio di cui al comma 6 dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.
  4. I comuni che non rispettano il termine di cui al comma 2 decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo annuo di cui al comma 1, e le relative risorse rientrano nella disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per incrementare i contributi da assegnare per le finalità del comma 1 nell'anno successivo.
  5. Il comune beneficiario dà pubblicità dell'importo concesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche.
  6. I comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, classificando le opere sotto la voce «Contributo comuni per efficientamento energetico decreto-legge Clima».
  7. Considerata l'esigenza di semplificazione procedimentale, il comune beneficiario che ottemperi agli adempimenti informativi di cui al comma 10 è esonerato dall'obbligo di presentazione del rendiconto dei contributi straordinari di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  8. Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei comuni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi di società in house, effettua controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo, secondo modalità definite con apposito decreto ministeriale.
  9. Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo, derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1, fino all'importo annuo massimo di euro 1.377.500,00.

TABELLA DI RIPARTO

   Tipologia    Enti    Importo    Totale

  10.001-20.000

  707

  25.000

  17.675.000

  5.001-10.000

  1.183

  17.500

  20.702.500

  2.001-5.000

  2.050

  12.500

  25.625.000

   <2.000

  3.462

  10.000

  34.620.000

   Totale...

  7.402

  98.622.500

  10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, assegnata nel 2019 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.