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Articolo aggiuntivo n. 1.05 al ddl C.2267 in riferimento all'articolo 1.
  • status: Id. em. 1.02

testo emendamento del 09/12/19

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1.1.
(Misure urgenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione delle misure finalizzate sia a contrastare i cambiamenti climatici, sia a perseguire entro il 2030 gli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
  «Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 tutti gli interventi – diversi dalla mera sostituzione di componenti principali – di rifacimento totale e parziale, riattivazione integrale ricostruzione e potenziamento su impianti fotovoltaici già esistenti, compresi quelli da realizzare su progetti fotovoltaici autorizzati ma ancora non realizzati, incluse le necessarie infrastrutture di connessione, che, pur prevedendo un aumento della potenza installata, una modifica del layout impianto e una modifica delle soluzioni tecnologiche utilizzate sia in termini di pannelli che di strutture, non comportino una variazione superiore al 20 per cento dell'altezza, né un incremento della superficie radiante complessiva e dell'area occupata rispetto a quella dell'impianto originario. Per altezza s'intende l'altezza massima dei moduli fotovoltaici Rispetto al piano nel caso di strutture fisse, mentre per sistemi ad inseguimento l'altezza massima: si riferisce all'altezza massima dell'asse di rotazione. Gli interventi di mera sostituzione di componenti principali senza incremento della potenza autorizzata – nei limiti di una tolleranza dell'1 per cento –, dell'altezza dei moduli installati originariamente, nonché dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, comprese le necessarie infrastrutture di connessione, sono soggetti alla sola Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata».