Vai alla nuova edizione di openparlamento openparlamento

Proposta di modifica n. 39.66 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 39.

testo emendamento del 04/12/19

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: «articolo 99, quarto comma», sono inserite le seguenti: «di un terzo per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, secondo comma, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».
  3-ter. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, al comma 2, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2021».