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Proposta di modifica n. 39.35 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 39.

testo emendamento del 04/12/19

  Al comma 1, lettera q), sostituire il capoverso «Art. 12-ter» con il seguente: Art. 12-ter. – (Casi particolari di confisca)1. Nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti di cui agli articoli 2, 3, 8 o 10-quater, comma 2, del presente decreto si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando: a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi indicati in taluna delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 2; b) l'imposta evasa è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 3; c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 8; d) l'indebita compensazione ha ad oggetto crediti inesistenti superiori a euro duecentomila nel caso del delitto previsto dall'articolo 10-quater, comma 2.
  2. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione solo se la violazione è riferita ad almeno tre periodi d'imposta negli ultimi cinque anni, ovvero se l'autore è già stato condannato per i delitti previsti dagli articoli 2, 3, 8 e 10-quater, comma 2.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione in caso di definizione del procedimento con sentenza di applicazione a norma degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.