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Articolo aggiuntivo n. 37.0504 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 37.

testo emendamento del 04/12/19

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis
(Disposizioni in materia di sismabonus).

  1. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente: «9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti per cui si è attivato l'iter di cui al comma 1-bis e 1-ter del presente articolo, il valore dei costi portati in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021 come indicato al comma 1-bis del presente articolo. Per la fruizione dei benefici di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e conseguentemente la percentuale di beneficio fiscale spettante come definito ai commi 1-bis e seguenti del presente articolo, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 200 milioni di euro annui, si provvede nei limiti di 140 milioni annui, mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e nel limite di 60 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.