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Articolo aggiuntivo n. 37.0503 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 37.

testo emendamento del 04/12/19

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis
(Disposizioni in materia di sismabonus).

  1. Dall'anno 2019, la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento antisismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013. Con decreto del Ministero dell'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione. Dalla presente disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica.