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Articolo aggiuntivo n. 37.0502 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 37.

testo emendamento del 04/12/19

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis
(Disposizioni in materia di sismabonus).

  1. All'articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti «Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga all'importo suindicato, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora si provveda all'applicazione sull'immobile di sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma, nonché ai commi da 1-ter a 1-quinquies, spetta in misura maggiore e pari al 90 per cento.».
  2. A copertura degli oneri di cui al presente articolo, stimati in 200 milioni di euro annui, si provvede nei limiti di 140 milioni annui, mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e nel limite di 60 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2020, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.