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Articolo aggiuntivo n. 31.01 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 31.

testo emendamento del 04/12/19

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Introduzione dell'obbligo del versamento di un deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale delle attività imprenditoriali esercitate da soggetti non appartenenti all'Unione europea)

  1. All'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini dell'apposizione del nullaosta di cui al comma 5, è richiesta la presentazione alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3, della ricevuta del versamento anticipato di una quota cauzionale di garanzia della solvibilità fiscale pari ad euro 30.000,00, da versare presso il fondo di garanzia istituito con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.»;
   b) al comma 4 le parole: «e l'attestazione di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «, l'attestazione di cui al comma 3 e la ricevuta di cui al comma 3-bis»;
   c) al comma 5, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono aggiunte le seguenti: «e la ricevuta di cui al comma 3-bis»;
   d) al comma 7, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3», sono aggiunte le seguenti: «3-bis».

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso lo stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini extraeuropei che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.
  3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, sono stabilite le modalità mediante le quali:
   a) i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento della quota cauzionale per garanzia della solvibilità fiscale pari ad euro 30.000,00;
   b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai medesimi soggetti è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;
   c) le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria.