presentato il 04/12/2019 in Assemblea della Camera da Manfred SCHULLIAN (Misto) e altri 3 cofirmatari ... [ apri ]
testo emendamento del 04/12/19
Sostituirlo con il seguente:
Art. 16.
(Precompilate Iva e dichiarazione dei redditi)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1o luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti:
a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA.
1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.».
2. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è aggiunto il seguente comma:
«5. A decorrere dal 2020 per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 si applicano le disposizioni del presente articolo, se compatibili, a tutti i contribuenti anche per il tramite degli intermediari di cui al comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in possesso di apposita delega».