Proposta di modifica n. 13-ter.501 al ddl C.2220 in riferimento all'articolo 13-ter.

testo emendamento del 04/12/19

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «limitatamente al 30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «limitatamente al 10 per cento»;
   b) al comma 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori nove periodi di imposta nel caso in cui i lavoratori siano assunti da start-up o PMI innovative, oppure costituiscano una propria start-up innovativa». Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle start-up innovative come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle piccole e medie imprese (PMI) innovative come definite dall'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.